Immobili confiscati alla mafia

Ai sensi dell'art.48 comma 3 lett. c del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, agli Enti Territoriali vengono trasferiti i beni confiscati alla criminalità organizzata, che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune, che può utilizzarli per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. Gli Enti sono tenuti a formare apposito elenco di detti beni da aggiornare periodicamente.

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